DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha, nel territorio della Parte ove il riconoscimento e' stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione resa dall'autorita' giudiziaria di tale Parte.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art26 · fonte del testo