[1]DI COOPERAZIONE

[2]La cooperazione tra le due Parti comprende le seguenti attivita':

[3]a. riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in capo e di altri ufficiali autorizzati dalle due Parti; b. scambio di know-how tra le due Parti; c. organizzazione e partecipazione in attivita' di formazione, corsi ed esercitazioni; d. partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari; e. contatti tra istituzioni militari omologhe; f. discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a simposi, conferenze e corsi; g. visita a navi da guerra, aerei ed altre strutture; h. scambio di pubblicazioni informative ed educative; i. scambio di attivita' culturali e sportive; j. qualunque altro programma o attivita' che le due Parti ritengano necessarie e concordino.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-10-27;198~accordo-art4 · fonte del testo