[1]Riunioni e consultazioni

[2]Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo e di rafforzare la cooperazione bilaterale, le autorita' competenti possono avviare, organizzare o tenere congiuntamente seminari, consultazioni, formazione e altri eventi, in particolare mediante videoconferenza.

Testo vigente dal 20 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197~accordo-art10 · fonte del testo