[1]Spese

[2]1. L'autorita' competente di ciascuna Parte sostiene le proprie spese che possano derivare dall'esecuzione del presente Accordo, nell'ambito degli stanziamenti di budget per i rispettivi scopi, salvo che non sia deciso diversamente di comune intesa tra le Parti. 2. Le spese per l'esecuzione delle richieste sono a carico delle autorita' competenti della Parte a cui e' rivolta la richiesta, salvo diverso accordo scritto tra le autorita' competenti. Se la richiesta comporta spese considerevoli o straordinarie, le autorita' competenti si consultano reciprocamente per stabilire i termini e le condizioni per il trattamento della richiesta, nonche' le modalita' di assunzione dei costi. 3. Salvo diverso accordo tra le Autorita' competenti, le spese relative alle riunioni sono a carico della Parte ricevente, mentre le spese relative al viaggio e all'alloggio sono a carico della Parte inviante.

Testo vigente dal 20 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197~accordo-art11 · fonte del testo