Articolo abrogato.
Abrogato dal 20 luglio 1998
Articolo abrogato.
Abrogato dal 20 luglio 1998
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1998 al 20 luglio 1998. 89 parole tolte in 7 capoversi.
tolto: La cooperazione potra' includere particolarmente le attivita' seguenti:
tolto: a) realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
tolto: b) scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico;
tolto: c) estensione degli accordi, programmi e progetti in atto fra istituzioni dei due Paesi operanti specificatamente nell'area delle scienze di base e applicate;
tolto: d) organizzazione di congressi, convegni, seminari, workshops, in Italia ed in Brasile, tra ricercatori dei due Paesi;
tolto: e) scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;
tolto: f) utilizzazione di impianti ed attrezzature scientifiche e tecniche dei due Paesi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-art2 · fonte del testo
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