Articolo abrogato.
Abrogato dal 20 luglio 1998
Articolo abrogato.
Abrogato dal 20 luglio 1998
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1998 al 20 luglio 1998. 204 parole tolte.
tolto: ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, di seguito denominati "le Parti Contraenti": animati dal desiderio di rinsaldare i tradizionali legami di amicizia e di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica; consapevoli che tale cooperazione e' fonte di sviluppo economico e sociale; considerando che il 17 ottobre 1989 e' stato firmato l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale scientificotecnologica, tecnica e culturale tra le Parti Contraenti; concordando di firmare un accordo specifico di cooperazione scientifica e tecnologica al fine di rendere piu' efficace la collaborazione in questo settore; convenendo che, nelle more della ratifica del presente accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica continuera' ad essere regolata dagli articoli 12 a 17 del predetto accordo quadro e dai protocolli di intesa stabiliti in base a detto strumento; hanno concordato quanto segue: Art. 1. 1. Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. 2. Le predette attivita' potranno essere svolte da universita', centri di ricerca; istituzioni ed imprese pubbliche e private (in particolare piccole e medie imprese) secondo la legislazione vigente nei due Paesi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-art1 · fonte del testo
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