L'articolo X della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "Articolo X Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attivita' commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata e' esente in detto altro Paese da qualsiasi imposta sugli utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali se e' assoggettato ad imposta per tali utili nel menzionato primo Paese".

Testo vigente dal 16 maggio 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;194~art5 · fonte del testo