[1]Articolo X

[2]Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attivita' commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata e' esente in detto altro Paese da qualunque imposta sui utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artx · fonte del testo