[1]Articolo IX

[2](1) I canoni (royalties) ricavati da fonti situate in uno dei Paesi da un residente dell'altro Paese che sia soggetto ad imposta in questo altro Paese sui canoni stessi e che non svolga un'attivita' commerciale o industriale nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sono esenti da imposta nel primo Paese. (2) Il termine "canone" (royalty) designa un qualunque canone o altro ammontare pagato in corrispettivo dell'uso di, o del privilegio di usare, qualunque diritto di autore, brevetto, disegno, formula o processo segreto, marchio di fabbrica e simili ed include i canoni, gli affitti ed altri simili pagamenti relativi a pellicole cinematografiche (una non comprende i canoni o altri paganti relativi alla gestione di miniere o cave o di qualunque altra estrazione di risorse naturali). (3) Quando il canone eccede l'equo e ragionevole corrispettivo dei diritti per i quali viene pagato, l'esenzione, prevista dal presente articolo si applica soltanto a quella parte del canone che rappresenta tale equo e ragionevole corrispettivo. (4) Quando un residente di uno dei Paesi ricava profitti, per mezzo di una stabile organizzazione situata, nell'altro Paese, da canoni, affitti ed altri simili pagamenti relativi a pellicole cinematografiche proiettate in detto altro Paese, le disposizioni dei paragrafi (2), (3) e (4) dell'articolo III si applicano a questi profitti come se fossero profitti industriali o commerciali. (5) Le somme capitali ricavate da fonti situate in uno dei Paesi, attraverso la vendita di diritti di esclusiva, da un residente dell'altro Paese, che non svolga un'attivita', commerciale o industriale nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sono esenti da imposta nel detto primo Paese.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artix · fonte del testo