[1]Costi

[2]1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dall'Autorita' competente richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Autorita' competenti. Nel caso in cui la richiesta comporti spese elevate o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalita' con le quali vengono sostenute le spese. 2. Salvo altrimenti concordato dalle Autorita' competenti, i costi delle riunioni, incluso il trasporto locale, sono sostenuti dall'Autorita' competente ricevente; le spese di viaggio e alloggio sono sostenuti dall'Autorita' competente inviante.

Testo vigente dal 21 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192~accordo-art10 · fonte del testo