[1]Diritti umani

[2]1. Le Parti convengono di collaborare per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani. 2. La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro:

  • a)un sostegno all'attuazione del piano d'azione nazionale indonesiano per i diritti umani;
  • b)la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione in questo campo;
  • c)il potenziamento delle istituzioni competenti in materia di diritti umani. 3. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe estremamente proficuo.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art26 · fonte del testo