[1]Facilitazione degli scambi

[2]Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di migliorare la trasparenza dei regolamenti commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale, compresi i meccanismi di assistenza amministrativa reciproca, nonche' di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali. Le Parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarita'.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art12 · fonte del testo