[1]Dogane e facilitazione degli scambi commerciali

[2]1. Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di garantire la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonche' di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali, compresa la facilitazione degli scambi. Le Parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione "sicurezza" del commercio internazionale, garantire un'applicazione effettiva ed efficiente dei diritti di proprieta' intellettuale a livello doganale e conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarita'. 2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti si dicono interessate a valutare la possibilita' di concludere protocolli sulla cooperazione doganale e sull'assistenza reciproca nel quadro istituzionale stabilito dal presente accordo. 3. Le Parti continuano a mobilitare l'assistenza tecnica per sostenere la cooperazione nel settore doganale e l'agevolazione degli scambi a norma del presente accordo, secondo quanto convenuto.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art15 · fonte del testo