[1]Tutela dei diritti di proprieta' intellettuale

[2]Le Parti collaborano per migliorare e applicare la tutela e l'uso dei diritti di proprieta' intellettuale in base alle migliori prassi, nonche' per diffondere la conoscenza in materia. Possono rientrare nella cooperazione scambi di informazione e di esperienze in materia di prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione, tutela e applicazione efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, prevenzione degli abusi in questo campo e lotta contro la contraffazione e la pirateria.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art11 · fonte del testo