[1]- Educazione e sensibilizzazione del pubblico

[2]Le Parti devono: (a) favorire e sviluppare la comprensione dell'importanza della protezione e della promozione della diversita' delle espressioni culturali, tra l'altro, attraverso programmi educativi e programmi volti ad accrescere la sensibilita' dell'opinione pubblica in materia; (b) cooperare con le altre Parti e le Organizzazioni internazionali e regionali per raggiungere l'obiettivo di questo articolo; (c) impegnarsi ad incoraggiare la creativita' ed a rafforzare le capacita' di produzione attraverso l'avvio di programmi educativi, di formazione e scambio nel campo delle industrie culturali. Queste misure dovrebbero essere applicate in modo che non abbiano un impatto negativo sulle forme tradizionali di produzione.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art10 · fonte del testo