[1]- Condivisione delle informazioni e trasparenza

[2]Le Parti devono: (a) fornire ogni quattro anni, nei loro rapporti all'UNESCO, le informazioni appropriate sulle misure prese per proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali all'interno del loro territorio e a livello internazionale; (b) designare un punto di contatto incaricato di far circolare le informazioni relative a questa Convenzione; (c) condividere e scambiare le informazioni relative alla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art9 · fonte del testo