[1]- Modalita' di collaborazione

[2]Le Parti s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo di partenariati tra e all'interno dei settori pubblico e privato e le organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di cooperare con i Paesi in via di sviluppo al rafforzamento delle loro capacita' di protezione e di promozione della diversita' delle espressioni culturali. Questi partenariati innovativi devono mettere l'accento, in risposta ai bisogni concreti dei Paesi in via di sviluppo, sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche, nonche' sugli scambi di attivita', beni e servizi culturali.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art15 · fonte del testo