del radar 1 Il radar puo' essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore e' in grado di utilizzare l'apparecchio e di interpretarne le informazioni. 2 La vedetta prescritta secondo l'articolo 56, punto 3, non e' necessaria in caso di impiego del radar. 3 L'impiego del radar non esenta dall'osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art58 · fonte del testo