trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, in base alle consuetudini finanziarie internazionali dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ai tassi di cambio in vigore alla data in cui il trasferimento viene effettuato.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;19~accordo-art8 · fonte del testo