caso in cui il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in base alle proprie leggi e regolamenti o altri specifici provvedimenti o intese contrattuali sia piu' favorevole di quello concesso in base al presente Accordo, sara' concesso il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;19~accordo-art9 · fonte del testo