I trasferimenti di cui agli artt. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109~accordo-art8 · fonte del testo