Sara' creata una Commissione mista paritetica per regolare le diverse questioni di applicazione del presente Accordo e per procedere alle precisazioni necessarie alla pratica realizzazione dei principi suesposti, nonche' per promuovere gli speciali accordi che si mostrassero utili in avvenire. La Commissione mista, che si riunira' almeno una volta all'anno e alternativamente a Roma e a Vienna, sara' composta di cinque membri italiani e cinque austriaci, nominati dai rispettivi Governi. Di volta in volta potranno essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, previa notifica all'altra parte, anche degli esperti. Le sedute della Commissione mista saranno presiedute a Roma da un membro italiano e a Vienna da un membro austriaco.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art16 · fonte del testo