Le Parti contraenti si impegnano ad esaminare, entro i limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, la i possibilita' di riconoscere, sia a fini scolastici e sia ai fini dell'esercizio professionale, i titoli intermedi e finali rilasciati dagli istituti di cui agli articoli 1 e 2. Sara' del pari studiata da ciascuna delle Parti contraenti la possibilita' di concedere un eguale riconoscimento ai titoli di studio intermedi e finali rilasciati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'altra.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1895~art3 · fonte del testo