Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati da gli Enti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, sempreche' i programmi e i piani di studio corrispondano quelli vigenti nel Paese dove si richiede il riconoscimento.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;317~art5 · fonte del testo