Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare e regolare di comune accordo il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari di ogni ordine e grado previsti dai propri ordinamenti scolastici anche ai fini del proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Universita' ed agli altri Istituti di istruzione superiore. Le Alte Parti Contraenti esamineranno inoltre la possibilita' di regolare, in base a speciali tabelle di equipollenza, il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti a seguito di regolari corsi di studio nonche' dei periodi parziali di studio compiuti nell'altro Paese e dei relativi esami per il proseguimento degli studi universitari.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;35~art4 · fonte del testo