1. L'attivita' didattica e' svolta nel pieno rispetto della personalita' del paziente e, ove richiesto, con il suo consenso. 2. L'attivita' di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, e' svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Testo vigente dal 23 maggio 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-18;187~accordo-art8 · fonte del testo