1. L'attivita' didattica e l'eventuale attivita' di ricerca devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti con particolare riguardo alla salvaguardia della dignita' del paziente e comunque della riservatezza degli utenti e dei loro familiari. 2. L'attivita' di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, e' svolta con il consenso informato del paziente e di chi ne esercita la tutela.

Testo vigente dal 4 luglio 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-06-09;157~accordo-art8 · fonte del testo