L'ospedale puo', nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992,

  • a)provvedere alla formazione, ivi compresa quella specialistica, e all'aggiornamento professionale di operatori sanitari (personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione), nonche' alla promozione e svolgimento di studi, ricerche ed attivita' scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale. All'accreditamento delle strutture di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il Ministero della sanita' d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  • b)stipulare convenzioni con universita' italiane o altre strutture sanitarie pubbliche e private per esigenze assistenziali di ricerca e di insegnamento, nonche' per la formazione degli operatori sanitari di cui alla lettera a) e degli specializzandi;
  • c)contribuire, mediante opportune intese con i competenti organi, alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della ricerca previsti dalla programmazione statale e regionale nonche' da leggi e disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 23 maggio 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-18;187~accordo-art7 · fonte del testo