Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 236 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Salvo i maggiori vantaggi che derivano dal trattamento della nazione piu' favorita, i commercianti, i fabbricanti ed altri industriali di una delle Parti contraenti, che provino, mediante una carta di legittimazione, rilasciata dalle autorita' del loro Paese, che nello Stato ove hanno il domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio e la loro industria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, ed osservando le formalita' prescritte, di fare acquisti di merci nel territorio dell'altra Parte, presso commercianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producano queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni presso i commercianti o le altre persone, nella cui industria trovino impiego le merci del genere offerto, avranno diritto di portare campioni e modelli, ma non merci e non saranno sottoposti per l'attivita' indicata in questo comma ad alcuna imposta o tassa.
tolto: Le carte di legittimazione dovranno essere conformi al modello che e' stabilito dalla Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalita' doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923: per esse non e' richiesto alcun visto consolare o di altro genere.
tolto: Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle industrie ambulanti, al commercio ambulante ed alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitano ne' commercio ne' industrie. Le Parti contraenti si riservano a questo riguardo la piena liberta' della loro legislazione.aggiunto: Trattato-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art18 · fonte del testo
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