Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 158 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Le Parti contraenti s'impegnano a non impedire il commercio reciproco con divieti di importazione o di esportazione.

tolto: Eccezioni a questa regola, in quanto esse siano applicabili a tutti i paesi, o ai paesi che si trovano in condizioni identiche, potranno aver luogo nei casi seguenti:

tolto: a) per motivi di sicurezza pubblica;

tolto: b) per motivi di polizia sanitaria o per la difesa di animali o di piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi;

tolto: c) in rapporto alle armi, munizioni o materiale di guerra e, in circostanze eccezionali, in rapporto a quanto altro sia necessario per la guerra;

tolto: d) in rapporto alle merci che nel territorio di una delle Parti contraenti formano o formeranno oggetto di monopolio di Stato, e allo scopo di applicare a merci estere ogni altra proibizione o restrizione che sia o sara' sancita dalla legislazione interna per la produzione, lo smercio, il trasporto o il consumo di merci similari di produzione nazionale.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art10 · fonte del testo