Ciascuna delle Parti Contraenti istituira', in base alle proprie disponibilita' di bilancio, borse di studio, sia annuali che di breve durata, e concedera' facilitazioni a favore di studenti, studiosi, tecnici ed artisti dell'altra. La procedura per l'assegnazione delle borse di studio e la concessione delle facilitazioni di cui sopra, verra' stabilita dalla Commissione Mista prevista dall'art. 11 del presente Accordo.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1865~art2 · fonte del testo