Le Parti contraenti offriranno reciprocamente a studenti e giovani laureati borse di studio, sia annuali che di breve durata, perche' possano iniziare o proseguire studi e ricerche o completare la loro preparazione scientifica, tecnica, artistica nell'altro Paese. Le borse di studio saranno assegnate da appositi Comitati italo-ungheresi.

Testo vigente dal 23 aprile 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450~art4 · fonte del testo