[1]Agevolazioni

[2]Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, conformemente ai regolamenti e alle norme interne di ciascuna di esse, le Parti convengono di concedere agli esperti e ai funzionari debitamente autorizzati le agevolazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti nell'ambito della cooperazione.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art114 · fonte del testo