[1]Strutture

[2]Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari debitamente autorizzati, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformita' delle regolamentazioni e delle norme interne di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art45 · fonte del testo