1. La presente Convenzione puo' essere revisionata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Pertanto il suo testo riveduto impegnera' solo quegli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata. 2. Nel caso in cui la Conferenza Generale adotti una nuova Convenzione che costituisca una revisione totale o parziale della presente e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica, accettazione o adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione che contiene il testo revisionato.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art37 · fonte del testo