• 1)La presente Convenzione potra' essere riveduta dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La revisione obblighera' pertanto solo gli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata.
  • 2)Nel caso in cui la Conferenza Generale adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e, a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica, all'accettazione o all'adesione, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione revisionata.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art25 · fonte del testo