1. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato, che non sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione. 2. L'adesione viene effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Edizione la Scienza e la Cultura.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art32 · fonte del testo