Art. 17
[1]L'Articolo 16 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituita con il testo seguente:.
[2]"Il Fondo disporra' di un'Assemblea e di un Segretariato con a capo un Direttore."
Testo vigente dal 18 giugno 1999
[1]L'Articolo 16 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituita con il testo seguente:.
[2]"Il Fondo disporra' di un'Assemblea e di un Segretariato con a capo un Direttore."
Testo vigente dal 18 giugno 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art17 · fonte del testo
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