[1]All'Articolo 15 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene aggiunto un nuovo paragrafo 4:

[2]"4 Nel caso in cui uno Stato Contraente non esegua il suo dovere di presentare al Direttore la comunicazione di cui al paragrafo 2 e cio' comporti una perdita finanziaria per il Fondo, quello Stato Contraente sara' tenuto a risarcire al Fondo tale perdita. L'Assemblea, previo parere del Direttore, decidera' se tale risarcimento dovra' essere corrisposto da quello Stato Contraente."

Testo vigente dal 18 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art16 · fonte del testo