(1) I privilegi e le immunita' previste al presente Accordo non sono concessi ai membri del personale ed agli esperti a loro vantaggio personale. Essi sono istituiti unicamente al fine di assicurare in ogni circostanza, il libero funzionamento di EUMETSAT e la completa indipendenza delle persone cui sono conferite. (2) Il Direttore ha il dovere di revocare l'immunita' di un membro del personale o di un esperto, in tutti i casi in cui il suo mantenimento puo' intralciare l'azione della giustizia, ed in cui tale immunita' puo' essere revocata senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT. Il Consiglio ha competenza a revocare l'immunita' del Direttore.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176~protocollo-art14 · fonte del testo