Gli esperti, diversi dai membri del personale quando esercitano funzioni per l'EUMETSAT o effettuano missioni per suo conto, fruiscono dei privilegi ed immunita' seguenti:

  • a)immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione per gli atti comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunita' non e' tuttavia valida in caso di infrazione al regolamento stradale, commessa da un esperto, o in caso di danno causato da un veicolo o altro mezzo di trasporto di sua proprieta', o da esso condotto;
  • b)inviolabilita' per tutti i documenti e carte ufficiali;
  • c)esenzione da qualsiasi misura limitativa dell'immigrazione, e da ogni formalita' di registrazione degli stranieri;
  • d)analogo trattamento per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o quelle concernenti le operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176~protocollo-art13 · fonte del testo