fiscali dei locali consolari 1. Lo Stato ricevente esenta da ogni forma di imposta e tassa i sottoelencati beni: (a) i locali dell'ufficio consolare e la residenza del Capo dell'ufficio consolare acquistati, presi in locazione o costruiti a nome dello Stato di invio o di un suo rappresentante e i contratti ed altri documenti simili ad essi relativi; (b) le attrezzature, i mezzi di trasporto e i beni mobili dell'ufficio consolare posseduti, presi in locazione o acquisiti in atlro modo legittimo usati esclusivamente per scopi ufficiali e l'acquisizione, il posesso e la manutenzione dei beni predetti. 2. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo non si applicano a: (a) tasse stabilite e percepite in remunerazione di servizi particolari resi; (b) imposte e tasse che conformemente alle disposizioni legislative dello Stato ricevente sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio o con un suo rappresentante;

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art39 · fonte del testo