Consolari e Alloggi 1. Nell'ambito consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, lo Stato di invio o un suo rappresentante ha diritto di acquistare, prendere in locazione, costruire o acquisire in altra forma legittima edifici o parti di edifici, e terreni loro annessi da adibire a sede di ufficio consolare o ad alloggio dei membri dell'ufficio consolare, ad esclusione degli alloggi dei membri di detto ufficio che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente. 2. Lo Stato ricevente fornisce l'assistenza necessaria affinche' lo Stato di invio si possa procurare i locali da adibire ad ufficio consolare; in caso di necessita' esso inoltre assiste lo Stato di invio a reperire alloggi per i membri degli uffici consolari. 3. Nell'ambito consentito dalle disposizione legislative e regolamentari dello Stato ricevente, lo Stato di invio o un suo rappresentante ha diritto di alienare i locali dell'ufficio consolare e gli alloggi dei membri dell'ufficio stesso acquistati o costruiti da detto Stato.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art28 · fonte del testo