programmi di cooperazione specifici verranno concordati per i canali diplomatici, con la stipula di Memoranda d'intesa soggetti alla disponibilita' di fondi all'uopo assegnati dalle Parti e tenendo conto di alcuni punti principali che, concordati da ambedue le Parti, assicurino il rispetto del concetto di reciprocita'.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;173~accordo-art5 · fonte del testo