ARTICOLO VII Le questioni del finanziamento dei programmi degli scambi di scienziati ed esperti saranno preventivamente concordate tra le Parti e sottoposte all'esame periodico del Segretariato Permanente Italo Argentino (SPAI). Eventuali divergenze nell'interpretazione e nella applicazione del presente Accordo che non venissero risolte dalle Autorita' responsabili del coordinamento e dell'attuazione della cooperazione, di cui all'Articolo VI, verranno risolte per via diplomatica. Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia ad arbitrato.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;377~accordo-artvii · fonte del testo