[1]- Procedimenti giudiziari

[2]1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, affinche' nel rispetto delle regole che governano l'autonomia delle professioni giudiziarie, venga resa possibile la formazione in materia di diritti del bambino, di sfruttamento e di abusi sessuali relativi ai bambini, a vantaggio degli attori dei procedimenti giudiziari, in particolare i giudici, i procuratori e gli avvocati. 2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche', nell'ambito delle norme previste dalla legislazione interna: a. il giudice possa ordinare che l'udienza avvenga a porte chiuse; b. la vittima possa venire ascoltata in udienza senza esservi presente, specie mediante il ricorso di appropriate tecnologie di comunicazione.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art36 · fonte del testo