[1]- Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali

[2]1. Ai fini della prevenzione e della repressione dei reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione, Ciascuna Parte assumera' le necessarie misure legislative o di altro genere per registrare e conservare, in conformita' alle disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale e ad altre norme e garanzie appropriate, quali quelle previste dalla legislazione interna relative all'identita' cosi' come al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte, al momento della firma o della notifica dei propri strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, comunichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i nomi e l'indirizzo della sola autorita' nazionale responsabile ai fini del paragrafo 1. 3. Ciascuna Parte adottera' le necessarie misure legislative o di altro genere affinche' le informazioni previste al paragrafo 1 possano venire trasmesse all'autorita' competente di un'altra Parte, in conformita' alle condizioni stabilite dalla propria legislazione interna e dagli strumenti internazionali pertinenti

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art37 · fonte del testo