[1]- Indagini

[2]1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti affinche' le persone, le unita' o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini, o che ie persone siano formate a questo scopo. Detti servizi o unita' dovranno disporre di adeguate risorse finanziarie. 2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' l'incertezza sull'eta' reale della vittima non pregiudichi l'avvio di un'inchiesta penale.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art34 · fonte del testo