[1]- Prescrizione

[2]Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' i termini di prescrizione per dare inizio ai procedimenti riguardo ai reati stabiliti in conformita' alla agli articoli 18, 19 paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b vengano dilatati per una durata sufficiente a consentire l'avvio efficiente dei seguiti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore eta' e che siano proporzionati alla gravita' del reato in questione.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art33 · fonte del testo