DI ALLERTA E DI ALLARME Le Parti rivierasche si informano reciprocamente, senza indugio, di ogni situazione di crisi suscettibile di avere un impatto transfrontaliero. Esse installano, se del caso, e sfruttano sistemi coordinati o comuni di comunicazione, di allerta e di allarme allo scopo di ottenere e di trasmettere informazioni. Questi sistemi funzionano per mezzo di procedure e di mezzi compatibili di trasmissione e di elaborazione dati, stabiliti di comune accordo tra le Parti rivierasche. Le Parti rivierasche si informano reciprocamente in merito alle Autorita' competenti o ai punti di contatto a tal fine designati.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171~convenzione-art14 · fonte del testo